Whistleblowing

Segnalazione di illeciti e irregolarità

Mentre svolgiamo il nostro lavoro quotidiano possiamo accorgerci o venire a conoscenza di fatti e condotte scorrette, pericolo o altro serio rischio che possa danneggiare l’interesse pubblico e il principio di imparzialità.

Chi segnala violazioni di disposizioni normative nazionali o europee lesive dell’interesse pubblico o dell’integrità dell’amministrazione pubblica rilevate durante l’attività lavorativa manifesta un coinvolgimento eticamente corretto e una impostazione culturale che contribuisce a prevenire fenomeni corruttivi.

La segnalazione spesso è percepita come qualcosa di negativo (fare la spia) o può generare il timore di ritorsioni. Può sembrare più semplice ignorare il problema piuttosto che segnalare un sospetto di irregolarità.

Per questa ragione è sorta l’esigenza di tutelare il dipendente che segnala illeciti accolta dalla legge n. 190/2012: con l’espressione whistleblowing si fa riferimento alla segnalazione come manifestazione di senso civico, che contribuisce a far emergere e a prevenire situazioni che pregiudicano la buona amministrazione, l’interesse pubblico collettivo. Il whistleblowing è stato ulteriormente modificato dal d.lgs 24/2023.

Il servizio informatizzato di Pinko (Cris Conf spa) garantisce la tutela della riservatezza e l’anonimato nel rispetto della legge. Il sistema separa i dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione in modo che il contenuto sia visibile in modalità anonima. L'eventuale e successiva associazione all’identità del segnalante è utilizzata solo se ai fini dell'istruttoria è indispensabile che il Gestore delle Segnalazioni di Whistleblowing richieda chiarimenti al segnalante.

CHI PUÒ SEGNALARE

Per mezzo del servizio informatizzato, possono segnalare illeciti e irregolarità i dipendenti e altre categorie di collaboratori peculiari del contesto aziendale.

Dando seguito alle estensioni di soggetti previste dal decreto lgs. 24/2023, possono inoltre effettuare una segnalazione, a mezzo postale con il Gestore delle Segnalazioni, altre categorie di lavoratori venuti a conoscenza di illeciti nell’ambito del contesto lavorativo.

FORME E MODALITÀ DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione può essere presentata:

  • Per i dipendenti e altre categorie di collaboratori peculiari del contesto aziendale (canale interno) che garantisce la riservatezza e la tutela del segnalante: https://portale.whistleblowings.it/Azienda?code=CRISCONFSPA
  • Attenzione: prima di procedere invitiamo a leggere le informazioni di dettaglio sulla Segnalazione di illeciti e irregolarità (whistleblowing).
  • Per i soggetti che non rientrano nella categoria dei dipendenti e altre categorie di collaboratori peculiari del contesto aziendale: a mezzo email a whistleblowing@pinko.com
  • A mezzo del servizio postale, indirizzando la segnalazione a Gestore delle Segnalazioni di Whistleblowing, Crif Conf spa, Strada Comunale di Fornio, 132 - 43036 Fidenza (PR), qualificando il proprio ruolo nel contesto lavorativo.
  • Direttamente all'Autorità Nazionale Anticorruzione (canale esterno). La segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione ha natura residuale.

Possono essere prese in considerazione anche segnalazioni anonime se sono ben circostanziate, dettagliate, in grado di far emergere fatti relazionati a contesti determinati riguardanti l’Azienda, considerata l'impossibilità di richiedere eventuali approfondimenti. Tuttavia in questo caso la segnalazione può avvenire solo mediante il servizio postale e indirizzata a: Gestore delle Segnalazioni di Whistleblowing, Crif Conf spa, Strada Comunale di Fornio, 132 - 43036 Fidenza (PR).

Il processo di gestione delle segnalazioni si attiva con l’invio al gestore delle segnalazioni, a cui è affidato per legge il delicato compito di proporre strumenti e misure per contrastare fenomeni corruttivi (come previsto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC).

Chiunque riceva una segnalazione di illecito deve tempestivamente inoltrarla al Gestore delle Segnalazioni di Whistleblowing, nel rispetto della garanzia di riservatezza (ad esempio inoltrando la segnalazione chiusa in doppia busta, scrivendo sulla busta “riservata personale”).

COSA SI PUÒ SEGNALARE

Non c’è una lista di fatti, situazioni o reati che possono essere segnalati. Il concetto di corruzione o illecito non coincide con il concetto di reato o di illegalità. I fatti corruttivi o illeciti comprendono l’abuso di poteri per ottenere vantaggi privati, il cattivo funzionamento e/o l’inquinamento dell’azione amministrativa dall’esterno, favoritismi, comportamenti che contrastano con la cura dell’interesse pubblico e pregiudicano l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità dell’amministrazione.

Il d.lgs 24/2023 ha tuttavia identificato, alcune categorie di violazioni, ovvero comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico e/o privato, quali ad esempio:

  1. Condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
  2. Illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nell’allegato al D.Lgs. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell’allegato al D.Lgs. 24/2023, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  3. Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui all’articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea;
  4. Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea , comprese le violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposte sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposte sulle società;
  5. Atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione nei settori indicati nei precedenti punti.

Sono invece escluse dal campo applicativo della presente procedura le segnalazioni descritte dall’art. 1 co. 2 D.Lgs. 24/2023, tra cui le contestazioni, le rivendicazioni o le richieste legate a un interesse di carattere personale del Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Il whistleblowing non riguarda doglianze di carattere personale o rivendicazioni.

COSA DEVE CONTENERE LA SEGNALAZIONE

È importante che nella segnalazione ci siano gli elementi utili per permettere al Gestore delle Segnalazioni di Whistleblowing di fare le verifiche, accertamenti e valutare la fondatezza dei fatti segnalati.

Come stabilito nelle direttive dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC la segnalazione in sintesi deve contenere almeno:

  • I dati del segnalante (sono trattati tutelando la riservatezza);
  • Il luogo (struttura) e periodo, anche indicativo, in cui si è verificato il fatto;
  • La chiara descrizione del fatto.

Inoltre la segnalazione deve contenere ogni altra informazione conosciuta o documento che possa confermare la fondatezza dei fatti segnalati.

Non è necessario che il segnalante (whistleblower) sia certo dell’effettivo avvenimento dei fatti denunciati o dell’autore, è sufficiente che ritenga altamente probabile che si sia verificato il fatto. In ogni caso non sono considerate giuridicamente le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci. Le notizie devono essere state acquisite all’interno del contesto lavorativo.

TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE

Come richiede la legge l’identità del segnalante (whistleblower) è protetta in tutte le fasi e in ogni contesto successivo. Nell’eventuale procedimento disciplinare la segnalazione può essere utilizzata solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità. Inoltre il denunciante non può essere soggetto a pressioni o discriminazioni dirette o indirette aventi effetto sulle condizioni di lavoro per motivi collegati alla denuncia. La segnalazione è sottratta all'accesso agli atti previsto dagli articoli 22 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Durante un eventuale procedimento disciplinare gli uffici competenti sono tenuti agli stessi obblighi di riservatezza del Gestore delle Segnalazioni di Whistleblowing e dei suoi collaboratori.

Il servizio informatizzato di segnalazione di Pinko (Cris Conf spa) cura la riservatezza dei dati del segnalante separandoli dai dati del contenuto in modo da consentire al Gestore delle Segnalazioni di Whistleblowing di ricostruire l’identità solo se serve all’istruttoria (ad esempio per un confronto riservato), con i limiti già descritti.

La tutela viene meno in caso di accertata responsabilità del segnalante a titolo di calunnia, diffamazione.

Informativa privacy Whistleblowing